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STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BATTAGLIONE ALPINI TIRANO

SOMMARIO

    1. Missione dell’Associazione     2. Costituzione     3. Finalità     4. Sede     5. Durata     6. Simboli     7. Soci     8. Quote Associative     9. Diritti e doveri dei soci     10. Risorse economiche     11. Organi dell’Associazione     12. Assemblea dei Soci     13. Convocazione, Quorum e funzionamento     14. Diritto di voto     15. Consiglio Direttivo     16. Presidente, Vice Presidente, Consiglieri Delegati     17. Segretario     18. Rappresentanza sociale e poteri di firma     19. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo     20. Revisori     21. Disposizioni comuni sulle modalità di avviso e riunione degli organi sociali     22. Esercizio sociale e rendiconto     23. Divieto di distribuzione degli utili     24. Regolamenti interni     25. Scioglimento     26. Controversie, clausola compromissoria, foro competente     27. Clausola di rinvio   Allegato 1 - Distintivo dell’Associazione   Allegato 2 - Emblema

Articolo 1. Missione

La missione dell’Associazione è conservare e consolidare, nello spirito dell’amicizia, della pace, dell’unione tra le genti e i soldati della montagna, senza confini e barriere linguistiche, i valori di coraggio personale, solidarietà, sacrificio ed altruismo propri dell’Alpino, uomo, cittadino e soldato. La caserma “Sigfrido Wackernell", posta al crocevia tra tre confini europei e due grandi lingue europee rappresenta il simbolo della missione.

Articolo 2. Costituzione

2.1 E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una libera Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Battaglione Alpini Tirano” o, in forma abbreviata, “A.B.A.T.”.

2.2 L’Associazione è apartitica e non persegue finalità di lucro.

2.3 L’attività dell’Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto e dai regolamenti interni cha saranno approvati.

2.4 L’Associazione può, anche attraverso la diretta partecipazione, favorire o farsi promotrice della costituzione e sviluppo di attività di comitati, altre associazioni o enti o altre persone giuridiche, sempre nel rispetto delle finalità istituzionali.

2.5 L’Associazione, nei limiti della salvaguardia della propria autonomia, intende agire in sintonia con l’Associazione Nazionale Alpini, condividendone l’intuitus associativo ed i principi costitutivi e regolatori espressi nello statuto.

Articolo 3. Finalità

3.1 L’Associazione si propone, in coerenza con la missione in premessa, di attuare i seguenti scopi:

- Conservare e tramandare la memoria ed il sacrificio degli Alpini del Tirano Caduti nell’adempimento del loro dovere, in guerra ed in pace, e di quelli che hanno combattuto in tutte le guerre, senza distinzioni;

- Mantenere viva la tradizione e la memoria storica del Battaglione Alpini Tirano, raccogliendo e conservando documenti nonché promuovendo e diffondendo (con ogni idoneo mezzo di comunicazione) studi storiografici ed opere, con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia del battaglione, la gloria e le sue gesta;

-Perseguire la conservazione, anche con partecipazione diretta, dei luoghi già sede del Battaglione;

- Promuovere ogni altra iniziativa istituzionale compresa l’organizzazione dei raduni periodici del Battaglione (da organizzare, secondo opportunità, preferibilmente nei comuni di Malles Venosta, già sede dell’Unità, e di Tirano, città che gli ha dato il nome e che lo ha avuto di guarnigione fino al 1943) e la organizzazione, promozione e partecipazione a pubbliche manifestazioni, incontri e convegni;

- Rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado che hanno prestato il servizio militare al Battaglione Alpini Tirano, i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;

- Promuovere e concorrere allo sviluppo delle relazioni con altre associazioni ed enti aventi scopi simili o affini a quello dell’Associazione, comprese associazioni analoghe di truppe da montagna di altri paesi, nonché favorire i rapporti con i Reparti e gli Alpini in armi;

- Promuovere e favorire tutte le altre iniziative e manifestazioni pubbliche e private, dirette alla conservazione e allo sviluppo spirituale e tradizionale del popolo Italiano e dell’amor Patrio;

- Fatta salva la propria identità associativa, promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione civile, in Italia o all’estero, nel più ampio ambito dell’Associazione Nazionale Alpini.

3.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi, può compiere ogni attività connessa compreso:

· la stipula di ogni opportuno atto o contratto, tra cui, a titolo indicativo, l’acquisizione in locazione, in concessione o comodato o l’acquisto di immobili ed in genere, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici o Privati;

· il contributo al sostegno economico del Sito Internet dedicato al Battaglione Alpini Tirano attualmente indicato con www.iltirano.org .

Articolo 4. Sede legale e sede ideale

4.1 L’Associazione ha sede legale nel comune di Tirano (Sondrio), presso la locale sede di Gruppo e Sezione ANA, attualmente in Via Don Luigi Albonico n. 20; il Consiglio Direttivo è autorizzato a trasferire la sede, purchè nel comune di Tirano ed in locali a disposizione della citata ANA, senza che ciò costituisca modifica di questo statuto; Il Consiglio può istituire altrove rappresentanze , recapiti o sedi secondarie.

4.2 I territori dei Comuni di TIRANO, MALLES VENOSTA (MALS VINSCHGAU) e GLORENZA (GLURNS), per ragioni storiche ed affettive ad essi indissolubilmente connesse, costituiscono i luoghi di interesse ideale della Associazione.

Articolo 5. Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 6. Simboli

Il distintivo dell’Associazione è conforme al modello di cui allegato n. 1; l’emblema è conforme al modello di cui allegato n. 2.

Articolo 7. Soci

7.1 Possono iscriversi all’Associazione i soldati Alpini, d’ogni ordine e grado, che hanno prestato servizio militare nel Battaglione Alpini Tirano nel corso della sua storia. Possono altresì essere iscritti le altre Associazioni con finalità analoghe o affini che desiderino partecipare alla vita dell’Associazione, compresi Enti che abbiano recato particolare lustro al Battaglione Alpini Tirano o alla Associazione con la loro collaborazione o con contributi di alto valore o significato.

I soci sono suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

Socio fondatore: Alpini di ogni ordine e grado che abbiano prestato servizio al Battaglione Alpini Tirano, iscritti all’Associazione nell’anno 2005 ed Enti partecipanti alla costituzione della Associazione;

Socio ordinario: Alpini di ogni grado che abbiano prestato servizio nel Battaglione Alpini Tirano;

Socio sostenitore: persona o ente che il Consiglio ritiene meritevole di questa qualifica a seguito del conferimento a favore dell’Associazione di contributi finanziari, di beni od opere;

Socio onorario: status attribuito ad un soggetto la cui relazione con l’Associazione, per prestigio, esperienze e personalità, sia ritenuta meritevole o utile per il raggiungimento dei fini sociali;

Socio collettivo: le Associazioni ed Enti .

7.2 L’ammissione di un nuovo socio in una delle categorie di cui al comma precedente (fatta salve le categorie soci onorari, sostenitori e collettivi) avviene mediante apposita richiesta scritta presentata dal candidato socio.

7.3 Il Consiglio Direttivo, con l’osservanza dei criteri fissati dello Statuto e del Regolamento Interno, delibera l’ammissione o la non ammissione secondo giudizio insindacabile ed inappellabile.

7.4 La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per esclusione, per recesso ovvero per mancato versamento della quota per due anni consecutivi.

7.5 Il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti nei confronti del socio che disattenda i propri doveri statutari, danneggi materialmente o moralmente l’Associazione o, in ogni caso, tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza.     7.6 I suddetti provvedimenti, secondo la gravità dell’infrazione compiuta, consistono nei seguenti:     1) biasimo o ammonizione scritti;     2) sospensione dalle attività sociali fino ad un periodo massimo di un anno;     3) esclusione;     4) espulsione (nel qual caso il socio non potrà essere riproposto in futuro).     .     7.7 Contro i suddetti provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso, da inviarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, che darà luogo ad un contraddittorio.

7.9 Le delibere di esclusione ed espulsione dalla Associazione debbono essere ratificate dall'Assemblea Generale dei soci nella prima riunione utile successiva ai provvedimenti.

7.10 Il recesso è consentito al socio in qualsiasi momento.

7.11 Nei casi di recesso, anche mortis causa, di esclusione o espulsione, nulla sarà dovuto o rimborsato all’ex socio o agli eredi di somme a qualunque titolo versate all’Associazione, fatto salvo il caso di somme versate a titolo di prestito.

Articolo 8. Quote Associative

8.1 Le quote associative sono determinate annualmente mediante proposta del Consiglio Direttivo (che dispone anche il termine entro il quale corrisponderle), ratificata dall’Assemblea.

8.2 Le quote sono fissate per ciascuna della categorie di soci fondatori, ordinari e collettivi (sono esentati i soci onorari); può essere altresì deliberata una quota minima (anche tramite valorizzazione di opere e beni conferiti) a carico dei soci sostenitori.

Articolo 9. Diritti e doveri dei soci

9.1 Il socio si impegna ad osservare il presente statuto, del quale dichiara di avere preso visione all'atto dell'iscrizione; tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare alle attività sociali ed a fregiarsi del distintivo;     2. ad essere informati sulle attività e sviluppi dell’Associazione, anche tramite eventuali pubblicazioni;     3. all’elettorato attivo e passivo;     4. a denunciare fatti censurabili al Consiglio Direttivo oppure, a sua scelta, all’organo di controllo (nel qual caso gli organi aditi sono obbligati alla risposta entro 30 giorni dalla denuncia);     5. a fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati dall'ABAT e dei servizi da essa organizzati.

9.2 E’ dovere dei soci:

1. versare regolarmente e tempestivamente la quota associativa fissata per la categoria di appartenenza;     2. partecipare attivamente alla vita sociale;     3. osservare, ed applicare per quanto di competenza, le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;     4. astenersi da iniziative associative in concorrenza o in contrasto con quelle programmate o comunque non autorizzate dal Consiglio Direttivo;     5. adottare atteggiamenti e comportamenti, anche morali, coerenti con le finalità ed i principi dell’Associazione.

Articolo 10. Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie necessarie all’attività dell’Associazione sono costituite da:

- quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;     - contributi, conferimenti, elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie (purchè di modico valore secondo quanto disposto dall’art. 783 del Codice Civile), in denaro o beni o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati;     - ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 11. Organi dell’Associazione

11.1 Sono organi dell’Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;   - il Consiglio Direttivo;   - il Presidente del Consiglio Direttivo;   - il Collegio dei Revisori dei Conti.

11.2 Per le funzioni di cui al precedente comma non spettano compensi, fatto salvo il rimborso delle spese sopportate per ragioni d’ufficio.

Articolo 12. Assemblea dei Soci

12.1 L'Assemblea Generale rappresenta le volontà dei soci ed ha il potere sovrano sulla vita e sulle attività dell’Associazione.

12.2 All’Assemblea Ordinaria sono attribuite le seguenti competenze:

a) l’approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione oppure la delibera per la copertura di eventuali disavanzi;     b) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;     c) l’approvazione di regolamenti interni;     d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

12.3 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza dal Vice Presidente o, ancora, dal Consigliere più anziano oppure da un Socio designato dalla maggioranza degli intervenuti;

12.5. Competono al Presidente dell’Assemblea:     1. la nomina del Segretario e di eventuali Scrutatori;     2. l’accertamento della regolarità di convocazione e costituzione;     3. la verifica del diritto ad intervenire, la validità delle deleghe, lo spoglio e la proclamazione dell’esito delle votazioni.

Articolo 13. Convocazione, Quorum, funzionamento

13.1 L'Assemblea è convocata, nel Comune ove ha sede l’Associazione oppure altrove, purché in Italia; la convocazione compete al Consiglio Direttivo mediante avviso inviato ai Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; possono prendere parte ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie i soci in regola con il versamento delle quote associative ed i soci sostenitori.
      13.2 L'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati; in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento dei soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

13.3L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di settembre per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per deliberare in ordine al risultato della gestione e sui programmi dell’attività sociale.

13.4 Quando particolari esigenze lo richiedano, le convocazioni che precedono possono essere ritardate ma non oltre il termine del successivo 31 dicembre ed, in ogni caso, fatta salva la rigorosaosservanza delle norme, anche civili e fiscali tempo per tempo in vigore.

13.5 L’Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dai tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento degli associati.

13.6 L’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati; in prima convocazione, è validamente costituita con l’intervento dei soci che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

13.7 Ogni socio può rappresentare in assemblea non più di due associati; la rappresentanza deve essere conferita con delega scritta ad altri soci aventi diritto al voto, e consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

13.8 Della riunione è redatto un verbale trascritto nel libro delle adunanze dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14. Diritto di voto

14.1 Il diritto di voto compete ai soci in possesso dei requisiti previsti per il socio ordinario di cui all’articolo 7.

14.2 ad ogni socio di cui al comma precedente un solo voto per ogni socio anche in caso di appartenenza a più categorie.

14.3 il Presidente può chiedere ai soci diversi di quelli indicati nel comma 1 del presente articolo, in relazione all’oggetto della delibera, il voto consultivo o il parere non vincolante.

14.2 può essere esercitato anche a mezzo elettronico o corrispondenza (nel qual caso apposito regolamento interno deve disciplinarne idoneamente modalità, regolarità e sicurezza);

Articolo 15. Consiglio Direttivo

15.1. Il Consiglio Direttivo (per abbreviazione “Consiglio”) è l'organo di esecuzione della volontà dei soci ed è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

15.2. Il Consiglio è eletto dall’Assemblea, può essere composto da tre a nove membri, dura in carica tre esercizi e scade il giorno previsto per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio della carica.

15.3 I membri del Consiglio debbono essere scelti tra i soci aventi i requisiti previsti per il socio ordinario; in ogni caso almeno un componente deve essere iscritto alla Sezione o Gruppo A.N.A di Tirano; tutti i membri sono rieleggibili.

15.4 Il Consiglio designa tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario ed attribuisce eventuali altre cariche o deleghe, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all’atto della nomina.

15.5 Se cessa dalla carica uno dei componenti per dimissioni od altra causa, subentra il primo dei non eletti dall’assemblea che ha nominato il Consiglio; il nuovo consigliere resta in carica fino alla scadenza del Consiglio nel quale è subentrato.

15.6 Il consigliere che si trovi in condizioni di conflitto di interesse in ordine ad un particolare aspetto della vita associativa, deve adeguatamente comunicare tale condizione ed astenersi dalle delibere connesse.

15.7 Il Consiglio deve eseguire le delibere e gli indirizzi dell’Assemblea nell’esercizio del mandato ricevuto dai soci:

1 persegue gli obiettivi dell’Associazione formulando le strategie, i programmi e le iniziative dell’attività sociale da proporre all’Assemblea;     2 stabilisce gli indirizzi di gestione economico/finanziaria;     3 si attiva per il reperimento delle risorse necessarie al raggiungimento dei fini associativi;     4 delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci;     5 convoca l’Assemblea;     6 propone l’entità delle quote associative;     7 redige il progetto di bilancio;     8 nomina i propri Presidente, Vicepresidente e Segretario.

15.8 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni ed i limiti della delega (non sono delegabili le attribuzioni in ordine ai bilanci); il Consiglio, se ritenuto utile, può altresì affidare specifici incarichi ad altri soci ed invitare gli stessi alle proprie riunioni, nel qual caso la partecipazione è limitata alla sola discussione dell’argomento interessato.

Articolo 16. Presidente, Vice Presidente, Consiglieri Delegati

16.1 Il Presidente del Consiglio dirige, di concerto con gli altri membri, le attività dell’Associazione, sovrintendendo all’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari; in particolare Il Presidente:
      a) convoca il Consiglio e fissa l'ordine del giorno;       b) provvede affinché adeguate informazioni sulle attività siano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri;       c) vigila in generale sul rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle norme di legge e sul buon governo dell’Associazione;       d) coordina i lavori del Consiglio, verificandone la regolarità costitutiva e deliberativa e delle votazioni.

16.2 Nei casi di particolare urgenza il Presidente assume i poteri del Consiglio, nel qual caso la sua opera necessita della ratifica alla prima adunanza consigliare successiva.

16.3 Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 17. Segretario

Al Segretario sono attribuiti i seguenti compiti:

a) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio;     b) attendere alla corrispondenza;     c) svolgere la funzione di tesoriere;     d) adempiere all'amministrazione dell'associazione, compreso l’incarico della tenuta dei libri contabili;     e) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 18. Rappresentanza sociale e poteri di firma

18.1 La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

q al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente;     q nell’ambito dei poteri loro conferiti, ai Consiglieri muniti di deleghe.

18.2 Il Consiglio disciplina, con propria specifica delibera e fatte salve eventuali volontà assembleari, le funzioni connesse alle riscossioni nonché i poteri di pagamento in nome dell’Associazione.

18.3 I membri del Consiglio rispondono in proprio solidalmente di eventuali dazioni in pagamento, anche se effettuate in buona fede, avvenute in mancanza del rispetto delle procedure fissate qualora non prontamente represse, retrocesse ovvero legittimate.

Articolo 19. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o altrove, almeno ogni due mesi e nonché e tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri ovvero dal Revisore.

19.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da inviare almeno sette giorni prima dell’adunanza a ciascun membro ed al Revisore; nei casi di comprovata necessità ed urgenza il preavviso può ridursi a ventiquattro ore; l’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora ed eventualmente la previsione della seconda convocazione; la riunione è comunque valida ed atta a deliberare qualora, in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri ed informato l’organo di Revisione e controllo.

19.3 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta); il voto non può essere dato per rappre­sentanza.

19.4 I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere redatti dal Segretario, trascritti sull’apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 20. Revisori

20.1 L’attività di controllo e revisione dell’attività dell’Associazione e dei suoi organi è devoluto, a scelta dell’Assemblea in occasione della nomina, ad un Revisore unico oppure da un Collegio di tre membri; nel caso l’assemblea deliberi per l’istituzione del collegio la stessa provvede ad eleggerne il Presidente.

20.2 L’organo come sopra nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio; gli incaricati della Revisione, che sono rieleggibili, possono essere soci o non soci perché in possesso delle qualifiche ed esperienze idonee alla funzione (non è obbligatoria l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili).
      20.3 L’organo di controllo deve svolgere le seguenti attività:

1 vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e di legge;     2 vigilare sulla corretta gestione finanziaria ed economica;     3 accertare la regolare tenuta della contabilità ed effettuare periodiche verifiche di cassa;     4 esaminare i progetti di bilancio esprimendo un proprio giudizio;     5 far constare le proprie verifiche e relazioni in apposito libro;     6 partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee.

Articolo 21.     Disposizioni comuni sulle modalità di avviso e riunione degli organi sociali

21.1 Ai fini delle comunicazioni previste da questo statuto, il domicilio dei soci si intende quello risultante dalla richiesta di ingresso, salvo variazioni la cui comunicazione è onere del socio stesso.

21.2 L’avviso ai soci ed agli organi sociali, previsti da questo statuto relativamente alle loro riunioni, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

21.3 Le riunioni delle assemblee e degli altri organi sociali possono svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

21.4 A fine di cui al precedente comma, è necessario che:     -sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;     -sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbale;     -sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;     -siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Articolo 22. Esercizio sociale

22.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo anno sociale ed il primo esercizio finanziario si chiuderanno al 31 dicembre 2006.

22.2 Il progetto di bilancio d’esercizio da sottoporre all’Assemblea deve essere redatto con chiarezza e rappre- sentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico della gestione.

Articolo 23. Divieto di distribuzione degli utili

Fatte salve eventuali disposizioni di legge, è vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili, fondi o avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione.

Articolo 24. Regolamenti interni

Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali, l’Associazione può dotarsi di regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea.

Articolo 25. Scioglimento

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria.

25.2 In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea deve devolvere il patrimonio residuo ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26.     Controversie, clausola compromissoria, foro competente

26.1 Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci sono devolute all’esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente della Camera di Commercio di Sondrio (non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero).

26.2 La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.     L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal presidente della Camera di Commercio di Sondrio.

26.3 L'arbitrato avrà sede in Sondrio ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma. Le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.

26.4 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

26.5 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpreta­zione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro di Sondrio.

Articolo 27. Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

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